Dal 1994 al 2021 l’Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl) conteneva disposizioni relative alla distanza minima tra linee elettriche e impianti di trasporto in condotta assoggettati alla legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) (art. 124, art. 133 e appendice 19 OLEl). Sempre fino al 2021, le stesse distanze erano definite anche nell’ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC) (art. 11 e allegato). Nel 2007 le distanze sono state leggermente inasprite. In concomitanza con nuovi adeguamenti, nel 2021 tutti i valori delle distanze previsti nelle due ordinanze sopra citate sono stati eliminati, generando insicurezza tra i gestori sia degli impianti elettrici a corrente forte che degli impianti di trasporto in condotta. Per elaborare una linea guida con le risposte alle domande aperte, nel 2023 l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) e SVGW hanno organizzato una stretta collaborazione con esperti di entrambi i settori.
Gli impianti di trasporto in condotta e altre strutture elettricamente conduttive, se vicine a impianti elettrici a corrente forte, possono in caso di errore risentire a livello ohmico.
La comunicazione ESTI n. 2023-1201 definisce le distanze orizzontali minime in caso di avvicinamento e posa parallela di linee aeree a corrente forte e impianti di trasporto in condotta. Secondo l’articolo 127 OLEl, agli incroci con le linee aeree a corrente forte le condotte devono essere interrate e coperte da almeno 1 m di terra. Vengono inoltre definite le distanze minime tra linee in cavo elettriche sotterranee e impianti di trasporto in condotta.
Gli autori delle organizzazioni ESTI, Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti IFO, società svizzera per la protezione contro la corrosione SGK, Fachkommission für Hochspannungsfragen FKH, Axpo e SVGW hanno insieme realizzato la comunicazione ESTI, gratuitamente disponibile sulla pagina web dell’ESTI: www.esti.admin.ch/it/documentazione/esti-comunicazioni/2023
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