L’articolo 62a della legge sulla protezione delle acque (LPAc) consente dal 1999 il finanziamento dei provvedimenti presi dall’agricoltura per prevenire il convogliamento e il dilavamento di sostanze nelle acque superficiali e sotterranee. Al momento vengono attuati esclusivamente progetti relativi ai nitrati. Succede spesso che, appena viene raggiunto l’obiettivo del progetto e il finanziamento cessa, l’agricoltura non persegua ulteriormente i provvedimenti di risanamento.
In questo contesto, l’UFAM e l’UFAG hanno congiuntamente sottoposto a revisione il modulo dell’aiuto all’esecuzione «Provvedimenti presi dall’agricoltura secondo l’articolo 62a LPAc» insieme al gruppo di lavoro Nitrati/PF e hanno avviato la procedura di consultazione. Con le modifiche si vuole garantire la qualità dell’acqua nel lungo termine, con un impiego delle risorse pubbliche che sia il più efficace possibile e garantendo al tempo stesso i provvedimenti per tutto il tempo in cui saranno necessari per il rispetto delle esigenze relative alla qualità dell’acqua. Inoltre, con il nuovo modulo l’esecuzione sarà estesa dall’ambito dei nitrati al fosforo e ai prodotti fitosanitari.
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La SSIGA ha preso parte alla procedura di consultazione ed ha espresso un parere di principio favorevole alle modifiche apportate all’aiuto all’esecuzione. In particolare l’introduzione di provvedimenti volti a ridurre le immissioni di prodotti fitosanitari e fosforo può contribuire a migliorare la protezione delle risorse. Dal punto di vista delle aziende, la SSIGA spera in un risanamento accelerato delle risorse di acqua potabile contaminate, in modo da poterle sfruttare nel lungo termine per ottenere acqua potabile. Infine, attraverso gli strumenti previsti da questo modulo si dovrebbe mirare ad attuare un’agricoltura adeguata alle condizioni locali.
I progetti di risanamento devono altresì garantire il risanamento di tutto il volume d’acqua previsto dalla concessione per il settore di alimentazione. Qualora i provvedimenti volontari delle aziende non dovessero essere sufficienti per raggiungere gli obiettivi del risanamento, i Cantoni dovrebbero poter ordinare le misure necessarie.
La SSIGA respinge con determinazione una partecipazione delle aziende dell'acqua potabile ai costi dei provvedimenti di risanamento e prevenzione. Addossare i costi alle aziende significa andare contro il principio di causalità e non riconoscere il fatto che già oggi le aziende dell'acqua potabile sostengono costi notevoli, dovuti non da ultimo alle immissioni provenienti dall’agricoltura. Sarebbe inaccettabile prevedere che, attraverso il prezzo dell’acqua, le aziende dell'acqua potabile – e quindi in ultima analisi le consumatrici e i consumatori – debbano finanziare il risanamento di contaminazioni delle acque sotterranee causate da terzi.
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