Finora il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha disciplinato la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale in una direttiva indirizzata a Provisiogas, organizzazione incaricata di questo compito. Come già avvenuto per la costituzione di scorte obbligatorie di altri beni d'importanza vitale (p. es. carburanti e combustibili, agenti terapeutici) la direttiva è stata trasposta in un'ordinanza dipartimentale.
Il DEFR ha inoltre colto l'occasione per ridurre di circa il 50 % la quantità di olio da riscaldamento ultraleggero da stoccare. La precedente direttiva indirizzata a Provisiogas si basava ancora sul presupposto che gli impianti bicombustibili rappresentassero almeno il 30 % del consumo di gas in Svizzera. Tuttavia, negli ultimi anni il loro numero è diminuito drasticamente, tanto che ad oggi rappresentano solo il 16 % del consumo totale di gas.
La nuova ordinanza stabilisce che devono essere stoccati 189Â 000 metri cubi di olio da riscaldamento ultraleggero, cifra (a) cui gli impianti bicombustibili contribuiscono per il 15Â %. Le scorte obbligatorie continuano a coprire il fabbisogno di 4,5Â mesi. La quantitĂ di olio da riscaldamento ultraleggero necessaria viene controllata periodicamente e adeguata secondo le esigenze.
Come per le altre scorte obbligatorie, in caso di crisi improvvise e a breve termine, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) può liberare fino al 20 % delle quantità stoccate. Per quantità maggiori è necessaria un'ordinanza del DEFR.
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